NUOVO STATUTO DEL

GRUPPO AEROMODELLISTI ARETINI

SEZIONE DELL’ AERO CLUB DI AREZZO

approvato dall'assemblea del GAA del 20/02/05

 

Art. 1

Il Gruppo Aeromodellisti aretini, esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, didattica, turistica e promozionale nel settore dell'aeromodellismo.

Opera all'interno dell'Aero Club di Arezzo  come sezione di specialità.

 

Art. 2

Sono ascrivibili a soci del Gruppo Aeromodellisti Aretini:

 

a)                  A) Gli allievi aspiranti al titolo aeronautico di cui alla seguente lettera B.

b)                  B) Individui in possesso dell’attestato di aeromodellista.

c)                  C) Persone comunque interessate alle attività istituzionali.

 

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda scritta.

Sull'accoglimento della domanda si pronunciano, il Consiglio Direttivo del G.A.A. ed il Consiglio Direttivo dell’Aeroclub.

L'accoglimento della domanda deve essere seguita dal versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e della quota di associazione.

L'iscrizione nel libro dei soci decorre dalla data di tale versamento.

 

Art. 3

Con l'associazione al GAA il socio accetta di essere automaticamente socio dell'Aero Club di Arezzo, al quale sarà versata la quota associativa stabilita  dal Consiglio direttivo dell’Aeroclub secondo la ripartizione delle spese comuni alle varie sezioni di specialità.

Specifiche facilitazioni possono essere previste per soci minorenni, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno e per i disabili.

Le quote sociali devono essere versate entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro questo termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio del G.A.A e dell’aeroclub.

 

Art. 4

I soci hanno diritto di partecipare alle attività del G.A.A., di usufruire dei vantaggi derivati dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.

Alle attività del Gruppo Aeromodellisti Aretini possono partecipare, con particolari facilitazioni, i soci di altre sezioni, Enti e Associazioni federati all'Aero Club d'Italia.

Il G.A.A., attraverso apposite convenzioni, può intrattenere rapporti di collaborazione e scambio con altri Enti o Associazioni federati o aggregati, anche indirettamente, con l'Aero Club d'Italia.

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto all’art.3 ultimo comma, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dalla commissione di disciplina dell’Aeroclub e comporta il divieto di associazione successiva presso altra associazione federata o altro ente aggregati all’AeCI.

 

Art. 5

Hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dagli art. 24 e 43 dello statuto Ae.C.I, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al sodalizio di almeno tre mesi.

I soci onorari nominati dal G.A.A., possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali ma non possono esercitare il diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può tuttavia essere previsto, a carico del G.A.A, un rimborso per le spese vive sostenute per l'esercizio del mandato dai componenti degli Organi direttivi e dal Presidente, nella misura e nei modi deliberati dal Consiglio direttivo.

 

Capo I

 ORGANI DEL GAA

 

Art. 6

Gli organi del Gruppo Aeromodellisti Aretini sono:

-                      l'Assemblea dei Soci;

-                      il Consiglio Direttivo

-                      il Presidente

  ASSEMBLEA

 

Art.7

L'assemblea è costituita da:

 

-                      Il Presidente del G.A.A., che la presiede;

-                      I Membri del Consiglio Direttivo;

-                      Tutti i soci, fatte salve le limitazioni di cui al precedente art. 5.

 

Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'assemblea e’ sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria e/o straordinaria.

 

Art. 8

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del G.A.A entro i mesi di marzo e ottobre di ciascun anno per deliberare:

a)                 A) entro il mese di marzo sul conto consuntivo e sulla relazione delle attività svolte nell'anno precedente;

b)                 B) entro il mese di ottobre sul bilancio e sul programma di massima per l'anno successivo;

c)                 C) su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea del GAA elegge, mediante voto segreto  il Presidente e i membri   Consiglio Direttivo.

Le elezioni del Consiglio del GAA di norma precedono quelle del Consiglio dell’Aeroclub.

 

Art. 9

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

 

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale e con invito spedito per e-mail o mediante lettera ordinaria a ogni socio, spedite almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del voto.

Nel caso delle elezioni del Consiglio Direttivo si procede per votazione a scrutinio segreto.

Risulteranno eletti i sei consiglieri che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.

 

Art. 11

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

 

Capo II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo del G.A.A. è composto:

·         dal Presidente del Gruppo che lo convoca e lo presiede;

·         da sei Consiglieri tra i quali verrà eletto alla prima riunione del consiglio un segretario ed un vicepresidente.

 

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione delle delibere assembleari e può deliberare su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri restano in carica per quattro anni. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti.

In caso di esaurimento della lista si provvederà all’elezione di nuovi consiglieri in occasione della prima assemblea ordinaria o straordinaria dei soci.

 

PRESIDENTE

Art. 14

Il presidente è eletto dall’assemblea del GAA tra i soci che abbiano almeno due anni di anzianità con votazione a scrutinio segreto e maggioranza dei due terzi dei presenti, in primo scrutinio, e maggioranza assoluta in secondo o successivo scrutinio; dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere rieletto per un terzo mandato, prima che siano trascorsi almeno due anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

 

Art. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza del G.A.A.

Fa parte del Consiglio Consiglio dell’Aeroclub, come rappresentante di specialità.

il Presidente è competente a deliberare, in caso d'indifferibilità e urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o in sua assenza un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea o il Consiglio.

 

Capo III

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può deferire un socio alla commissione permanente di Disciplina dell’Aeroclub.

Possono essere deferiti soci che abbiano:

-                      compiuto atti disonorevoli;

-                      mancato ai doveri sociali;

-                      compiuto atti di indisciplina di volo;

-                      compiuto violazioni sportive;

-                      danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome del G.A.A. o dell'Aero Club;

-                      compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

 

La Commissione di Disciplina può infliggere le seguenti sanzioni:

 

1)                  Il rimprovero scritto.

2)                  La sospensione fino ad un anno.

3)                  La radiazione.

 

Le decisioni della Commissione di Disciplina sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

Art. 17

Contro i provvedimenti della Commissione di Disciplina è ammesso ricorso per lettera raccomandata al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d’Italia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

La decisione del Collegio dei Probiviri dell'Aero Club è provvedimento definitivo.

In caso di annullamento della sanzione, al socio non spetta alcun risarcimento.

 

Capo IV

COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il controllo dell'amministrazione del G.A.A. è affidato al collegio dei Revisori dei Conti dell'Aero Club di Arezzo.

   

Capo V

SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI

DECADENZE E DIMISSIONI

 

Art. 19

In caso di dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Direttivo, si fa luogo alla sua sostituzione, mediante surroga.

Il membro surrogato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

In caso di dimissioni contemporanee, di almeno tre membri del Consigli Direttivo, si considera decaduto l’intero Consiglio.

La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo del G.A.A., salvo quanto previsto nel successivo art.23, non comporta la decadenza degli altri organi. In tale caso, si fa luogo al rinnovo, fino alla scadenza del quadriennio, dell'organo decaduto.

 

Art. 20

Le dimissioni del Presidente del G.A.A. comportano l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti, per sessanta giorni dalla data delle dimissioni. Entro trenta giorni dalla stessa data, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo. La data dell'Assemblea dei soci deve essere fissata, in ogni caso, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo.

Capo VI

AMMINISTRAZIONE

Art. 21

Il patrimonio del G.A.A. E' costituito:

a)                  da tutti i beni mobili e immobili e degli altri valori di proprietà del G.A.A.

b)                  dei beni mobili e immobili dei quali il G.A.A. venisse, a qualsiasi titolo, in possesso.

 

Art. 22

Le entrate del G.A.A. sono costituite:

-                      dalle rendite patrimoniali;

-                      dai contributi ordinario e straordinario dei soci;

-                      dai contributi volontari e dalle donazioni di privati o Enti pubblici;

-                      da proventi derivanti dall'attività ordinaria e da altre attività consentite.

 

Art. 23

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più istituti di credito, motivatamente scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato, ai sensi del precedente art. 16.

E’ compito del segretario tenere aggiornati i soci con comunicazioni affisse all’albo, dello stato patrimoniale dell’associazione come di ogni decisione degli organi dirigenti con criteri di massima trasparenza.

 

Art. 24

L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci.

Se esiste controversia, sarà competente per le decisioni inappellabili la  terna di revisori de conti dell'Aero Club di Arezzo.

 

Art. 25

Presso la sede del GAA, o altra sede decisa dal consiglio, devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, ed in ogni caso:

a)                  il Libro dei Verbali dell'Assemblea;

b)                  il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c)                  Il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

 

Capo VII

SCIOGLIMENTO DEL G.A.A.

 

Art. 26

Lo scioglimento del Gruppo Aeromodellisti Aretini può essere deliberato dai due terzi dei soci. In caso di scioglimento, l’assemblea del G.A.A. indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso ai fini di pubblica utilità.